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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Settembre 2025

COPERTURA DELLE PERDITE CON IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE: RECENTI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta a interpello n. 219 del 21 Agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dell’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione, che costituisce riserva in sospensione d’imposta, a copertura di perdite di bilancio.

Il caso esaminato riguardava una società che, a seguito di una scissione, aveva iscritto nel proprio patrimonio netto il capitale sociale, una riserva di capitale e un saldo attivo derivante da una rivalutazione effettuata ai sensi del DL 185/2008. Tale saldo rientra tra le riserve in sospensione d’imposta “moderata”, cioè soggette a tassazione solo se distribuite ai soci. Diverso è il regime delle riserve in sospensione “radicale”, per le quali l’imposizione scatta automaticamente in qualsiasi caso di utilizzo.

Nel tempo, le partecipazioni ricevute sono state oggetto di diverse svalutazioni, dapprima per perdita durevole di valore e, successivamente, per effetto dell’adozione del metodo del patrimonio netto. Questo ha determinato la rilevazione di perdite consistenti, riportate a nuovo, che la società ha inteso coprire utilizzando anche parte del saldo attivo di rivalutazione, dopo aver prioritariamente attinto alle riserve prive di vincoli di natura fiscale, aspetto, quest’ultimo, che non ha costituito oggetto del quesito.

L’Amministrazione finanziaria, riconfermando le sue più recenti posizioni, ha affermato che l’utilizzo della riserva costituisce materia imponibile (per la società e per i soci) solo se, direttamente o indirettamente, ne comporta una attribuzione ai soci. Coprire perdite civilistiche, invece, non produce alcun effetto impositivo.

L’Agenzia ha, infine, precisato che, qualora la riserva di rivalutazione, parzialmente utilizzata per coprire le perdite venga successivamente ridotta, in misura corrispondente all’utilizzo, con delibera dell’assemblea straordinaria, il vincolo di sospensione fiscale si considera definitivamente venuto meno per l’importo ridotto.


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