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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Marzo 2026

TRANSFER PRICING E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI: LA CASSAZIONE RAFFORZA IL PRINCIPIO DELL’UTILITÀ CONCRETA

La recente sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 offre indicazioni particolarmente rilevanti per i gruppi societari che operano con servizi infragruppo e accordi di ripartizione dei costi (CCA). Il punto centrale è chiaro: nel transfer pricing, la deducibilità dei costi non può prescindere dalla prova dell’effettiva utilità per la società che li sostiene.

Il caso analizzato riguarda una società italiana operante nel settore del carburante avio, coinvolta in accordi infragruppo per servizi centralizzati (HR, IT, finanza, legale, ecc.) e per attività di ricerca e sviluppo. Tali costi venivano ripartiti sulla base del fatturato relativo al business aviation. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha contestato parte degli addebiti, ritenendo non dimostrato il beneficio concreto per la società italiana.

La Corte ha confermato l’impostazione sostanziale dell’Amministrazione finanziaria: non è determinante il richiamo normativo utilizzato nell’accertamento (transfer pricing vs. inerenza), quanto piuttosto la coerenza logico-argomentativa della contestazione. In questo senso, è stata riconosciuta la deducibilità solo di alcuni servizi (credit management, IT e HR), mentre per altri è emersa una carenza probatoria sull’effettiva utilità.

La pronuncia ribadisce alcuni principi operativi di grande impatto:

  • i costi relativi a “shareholder activities” possono essere considerati indeducibili se non generano benefici diretti per la controllata a cui vengono riaddebitati;
  • i servizi duplicati all’interno del gruppo sono suscettibili di contestazione;
  • l’inerenza deve tradursi in un vantaggio concreto, specifico e documentabile.

Particolarmente rilevante è l’enfasi sull’onere della prova: non è sufficiente disporre di contratti infragruppo e fatture; occorre dimostrare in modo oggettivo che il servizio ricevuto ha prodotto (o era idoneo a produrre) un beneficio economico per il soggetto destinatario, anche in assenza di ricavi immediati.

La Corte richiama inoltre il rischio che politiche di allocazione dei costi possano sconfinare in pratiche elusive, rafforzando l’attenzione su coerenza economica e tracciabilità delle operazioni.

Infine, la sentenza affronta anche il tema della competenza temporale dei costi: eventuali errori contabili (come l’imputazione di costi a un esercizio diverso) non possono essere corretti in sede contenziosa mediante compensazioni “di fatto”. Il principio di competenza resta inderogabile.

La pronuncia in esame suggerisce alle imprese di rafforzare la documentazione a supporto dei servizi infragruppo, introducendo evidenze puntuali sull’utilità ricevuta (report, KPI, benefici misurabili) e di rivedere criticamente i criteri di allocazione dei costi, soprattutto nei modelli centralizzati.


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