Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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20 Marzo 2026
CREDITO PER IMPOSTE ESTERE A PRESCINDERE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Con l’ordinanza n. 5909, la Corte di Cassazione consolida un principio di sicuro interesse per le realtà aziendali strutturate con personale all’estero: il credito per le imposte ivi pagate — disciplinato dall’art. 165 del TUIR — spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia e a prescindere dall’indicazione del reddito estero nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di competenza.
La vicenda traeva origine da un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73, conclusosi con l’emissione di una cartella di pagamento a carico di un contribuente che aveva prodotto redditi da lavoro dipendente all’estero in anni precedenti. La Corte ha ribadito che il diritto alla detrazione non è subordinato ad alcun adempimento dichiarativo, radicandosi piuttosto negli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di eliminazione della doppia imposizione. Ne discende che il credito può essere legittimamente azionato anche in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento.
Sul piano dei termini, l’art. 165, comma 4, del TUIR non introduce decadenze specifiche: l’unico limite applicabile resta la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., con evidenti ricadute a favore del contribuente rispetto a quanto comunemente ritenuto.
Sotto il profilo procedurale, la Cassazione ha altresì censurato il ricorso allo strumento del controllo ex art. 36-ter, rilevando come tale procedura — pur distinta dal controllo meramente liquidatorio ex art. 36-bis — non assuma natura accertativa in senso proprio, risultando pertanto inadeguata rispetto alla fattispecie esaminata.
Per le imprese con dipendenti impegnati in attività lavorative all’estero, la pronuncia offre uno spunto operativo rilevante: è opportuno verificare, con il supporto dei propri consulenti, l’eventuale esistenza di crediti per imposte estere non recuperati in passato, alla luce degli ampi margini temporali riconosciuti dalla Corte.
