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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Dicembre 2023

TASSAZIONE SECONDO PILASTRO SVIZZERO

Un lavoratore rimpatriato dalla Svizzera che ha percepito la liquidazione del secondo pilastro svizzero (previdenza professionale svizzera) in una unica soluzione, può applicare la tassazione del 5%, anche in assenza di un intermediario.

Il contribuente può autoliquidare l’imposta utilizzando il codice tributo 1242 e dichiarare le somme percepite nel Quadro RM, sezione V, della dichiarazione dei redditi, usando il codice “I”, per indicare la causale residuale, e codice “071” per identificare lo Stato Estero.


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