Un lavoratore rimpatriato dalla Svizzera che ha percepito la liquidazione del secondo pilastro svizzero (previdenza professionale svizzera) in una unica soluzione, può applicare la tassazione del 5%, anche in assenza di un intermediario.
Il contribuente può autoliquidare l’imposta utilizzando il codice tributo 1242 e dichiarare le somme percepite nel Quadro RM, sezione V, della dichiarazione dei redditi, usando il codice “I”, per indicare la causale residuale, e codice “071” per identificare lo Stato Estero.