Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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14 Febbraio 2025
SUBENTRO DEL NUOVO DATORE NELL’ACCORDO SINDACALE PER TRASFERIMENTO D’AZIENDA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2054/2025, ha stabilito che, in caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.), il nuovo datore di lavoro subentra automaticamente negli accordi sindacali in deroga stipulati dal precedente datore. Nel caso in esame, un lavoratore licenziato nel 2018 nell’ambito di un licenziamento collettivo ha impugnato il provvedimento, ottenendo dal Tribunale di Gorizia l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione e un’indennità pari a 12 mensilità. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, ma la società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte non aveva considerato un accordo sindacale del 2017, che stabiliva condizioni precise per i licenziamenti, comprese specifiche indennità risarcitorie (più basse di quelle previste dai primi due gradi). La società ha inoltre sottolineato che nel 2017 era avvenuto un trasferimento d’azienda, e che la nuova datrice di lavoro era subentrata nei diritti e negli obblighi del precedente datore, in base all’art. 2112 c.c. La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l’esclusione dell’accordo sindacale del 2017 e ha cassato la sentenza, rinviando il caso alla Corte d’Appello di Trieste per una nuova valutazione.
