Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Maggio 2025
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA SENTENZA: ANNO DI COMPETENZA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11917 del 6 maggio 2025, ha chiarito il principio per la corretta imputazione temporale delle sopravvenienze attive in ambito fiscale: quando un credito viene riconosciuto o un debito disconosciuto in sede giudiziale, la relativa componente positiva di reddito va dichiarata nell’anno in cui la sentenza viene depositata, anche se non ancora definitiva. Fa eccezione il caso in cui l’efficacia esecutiva della decisione sia stata sospesa.
Il caso oggetto della pronuncia riguardava una società che, a seguito di una causa civile contro una banca, aveva ottenuto il riconoscimento di interessi anatocistici indebitamente pagati. La sentenza di primo grado (2006) aveva già prodotto alcuni effetti economici, con parziali pagamenti da parte dell’istituto, mentre l’appello aveva portato a una conferma del credito con sentenza del 2009, divenuta definitiva nel 2010. La società aveva dichiarato le somme incassate nel 2006, definito in adesione quanto omesso nel 2007, ma non aveva incluso nelle dichiarazioni del 2009 la restante parte della sopravvenienza, ritenendo corretta la competenza al 2010.
Secondo la Cassazione, tale impostazione è errata. Il momento fiscalmente rilevante è quello del deposito della sentenza, che rende la posta contabile “certa” e “obiettivamente determinabile” ai sensi dell’articolo 109 del TUIR. Il requisito della certezza, in ambito fiscale, non richiede necessariamente il passaggio in giudicato, ma si basa su un criterio di sostanza economica. Solo in caso di sospensione dell’esecutività il contribuente può ritenersi esonerato dall’obbligo dichiarativo per quell’anno.
La Corte distingue chiaramente il tema della certezza ai fini della rilevanza reddituale da quello legato alla compensazione giudiziale, per il quale invece è richiesto l’accertamento definitivo del credito.