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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Aprile 2024

SOCIETA’ DI COMODO: IL CREDITO IVA PUO’ ESSERE RIPRISTINATO SE LA SOCIETA’ TORNA OPERATIVA

Il credito IVA, originariamente richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale e successivamente oggetto di un avviso di accertamento per mancanza dei requisiti di operatività previsti dall’art. 30 della L. 724/94, può essere “rigenerato” a seguito di precise condizioni. È quanto emerge dalla risposta all’interpello n.10 dell’Agenzia delle entrate.

Il caso discusso riguarda una società a cui fu richiesto di restituire l’eccedenza di IVA dichiarata per l’anno 2009 dopo un avviso di accertamento, in quanto non risultava operativa in quel periodo. Dopo essere stata obbligata al pagamento, la società chiese di rateizzare l’importo della cartella esattoriale. Nel 2011, tuttavia, la società escludeva l’applicabilità dell’art. 30 della L. 724/94, poiché dalla dichiarazione UNICO SP 2012 la risultava congrua e coerente agli studi di settore.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, la presenza di questa causa di esclusione nel 2011 permette di considerare nuovamente valido il credito IVA, a patto che siano state completamente saldate le rate del debito indicato nella cartella esattoriale. La società può indicare il credito IVA “ripristinato” nel rigo VL40 della dichiarazione annuale IVA. Tale credito può poi essere utilizzato per richiedere un rimborso, oppure per essere destinato in detrazione o in compensazione, sempre che siano soddisfatti i criteri stabiliti dall’art. 30 del DPR 633/72. Per garantire la validità di queste operazioni in caso di controllo fiscale, è fondamentale conservare le ricevute di pagamento delle rate dilazionate.


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