Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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3 Ottobre 2025
SICUREZZA SUL LAVORO: L’ERRORE “ANOMALO” DEL DIPENDENTE NON BASTA A ESCLUDERE LA COLPA DEL PREPOSTO
La Cassazione con Sent. n. 639/2025 ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità del titolare della posizione di garanzia (il datore di lavoro o il responsabile/preposto alla sicurezza) non viene meno anche quando l’infortunio è causato da un comportamento del lavoratore ritenuto “anomalo” o “eccessivo”. L’imprenditore è sollevato da colpa solo se la condotta del dipendente risulta talmente imprevedibile ed eccentrica da non rientrare in alcun modo nell’area di rischio che il datore o il preposto sono obbligati a controllare e prevenire. Questo principio è stato applicato confermando la condanna di un preposto, ritenuto colpevole di non aver vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori. Nel caso specifico, un lavoratore, pur essendo incaricato di lavori generici, aveva improvvisato la pulizia di finestre al terzo piano. Utilizzando in modo non sicuro un’asta porta stracci, perdeva l’equilibrio e cadeva, riportando lesioni gravissime. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, poiché l’incidente era avvenuto nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro, il preposto aveva il dovere di sovraintendere e monitorare, rendendo la sua colpevolezza piena
