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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Aprile 2024

SENTENZA N. 85/16/2024 CGT LOMBARDIA IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in una recente sentenza (n.85/16/2024) su una controversia di transfer pricing, ha ribadito il principio per cui vale il c.d. “giudicato esterno” (ex art. 2909 del Codice civile) quando si dimostra che le questioni e i fatti alla base dell’accertamento di un anno successivo sono gli stessi e quindi ha stabilito che nel caso di specie l’ufficio non può ritenere provata l’esistenza di operazioni a un prezzo più basso di quello normale, perché non sono cambiati nel tempo i contratti che regolano i servizi di ingegnerizzazione e le licenze di know how e perché manca la registrazione di certe royalties.

Nel caso esaminato, mediante la notifica di distinti avvisi di accertamento ai fini Ires e Irap (relativi ai periodi d’imposta 2015 e 2016), l’agenzia delle Entrate contestava ad una società l’omessa contabilizzazione di royalties attive nei confronti di una parte correlata. Nello specifico la società, leader della produzione di ruote automobilistiche, grazie all’attività di ricerca e sviluppo effettuata nel corso degli anni, aveva ceduto alle consociate estere il proprio know how mediante un service agreement (remunerato con un mark-up del 7%) e la concessione in licenza dello stesso (remunerata con una royalty variabile tra l’1% e il 2 %).

Considerando le due modalità di cessione del know how assimilabili tra loro, l’ufficio considerava ingiustificata la differente determinazione dei prezzi di trasferimento del know how praticata dalla società.

Dopo un primo grado favorevole alla società, in sede d’appello l’ufficio ribadiva la propria pretesa impositiva. Tuttavia, nel ribadire l’illegittimità degli avvisi di accertamento notificati, il giudice di secondo grado ha rilevato che, con riferimento alla medesima fattispecie, in una precedente annualità accertata nei confronti della società (2012), la Ctr della Lombardia aveva riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, la necessità di distinguere le operazioni poste in essere dalla società in due distinte tipologie negoziali ovvero:

–              prestazioni di servizi di ingegneria, da un lato;

–              licenza d’uso delle tecnologie, dall’altro.

Pertanto, essendo diversi gli schemi negoziali, diversa doveva essere anche la determinazione dei relativi prezzi applicati. Essendo rimasti invariati gli elementi costitutivi della fattispecie, anche i metodi applicati per gli accertamenti 2015 e 2016 non potevano differire. Da qui la conferma dell’illegittimità degli accertamenti.


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