Passa al contenuto principale

Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Giugno 2025

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE: IN ARRIVO MODIFICHE CON IL NUOVO DECRETO FISCALE

Il decreto fiscale atteso in Gazzetta Ufficiale introduce novità di rilievo in materia di riporto delle perdite fiscali in operazioni straordinarie, intervenendo in particolare su quanto già previsto dal D.Lgs. 192/2024. Le modifiche, contenute all’art. 2 del nuovo decreto, riguardano due ambiti fondamentali: la quantificazione delle perdite riportabili e il trattamento delle perdite nei conferimenti d’azienda.

Con riferimento al primo aspetto, attualmente, il riporto delle perdite è ammesso nei limiti del patrimonio netto contabile, al netto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Il D.Lgs. 192/2024 aveva introdotto la possibilità di utilizzare, in alternativa, il patrimonio netto a valori reali, certificato da perizia, con un meccanismo di riduzione delle perdite calcolato in funzione del rapporto tra valore reale e valore contabile.

Con il nuovo decreto, si supera questo meccanismo: la riduzione delle perdite riportabili sarà pari al doppio dei versamenti effettuati nei due anni precedenti, indipendentemente dal rapporto tra valore economico e valore contabile. Questa semplificazione, ispirata alla logica di evitare l’azzeramento delle perdite riportabili in caso di conferimenti elevati, potrà risultare più o meno vantaggiosa a seconda della struttura patrimoniale della società coinvolta.

Un’ulteriore novità di rilievo è l’estensione alla società conferitaria dei limiti al riporto delle perdite già previsti per fusioni e scissioni (art. 173, co. 10 TUIR). In sostanza, anche le perdite della conferitaria saranno soggette a condizioni di “vitalità” e congruità patrimoniale, analogamente a quanto accade per la società beneficiaria di una scissione. Questa assimilazione nasce dalla volontà di contrastare l’uso strumentale dei conferimenti d’azienda come veicolo per il trasferimento di “bare fiscali”, anche in assenza di cambiamenti nella compagine di controllo. Anche a tale fattispecie è, comunque, estesa la tutela prevista dall’art. 177-ter del TUIR per le operazioni infragruppo, che assicura la disapplicazionedei limiti e delle condizioni al riporto per le perdite realizzate quando le società partecipanti erano già appartenentiallo stesso gruppo e per le perdite omologate.

Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, con effetti retroattivi rispetto alla disciplina del D.Lgs. 192/2024. Proprio questa retroattività potrebbe sollevare dubbi di compatibilità con lo Statuto del contribuente (art. 3 L. 212/2000), specie per quanto riguarda i conferimenti d’azienda, considerata la natura sostanziale della modifica.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.