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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 11 Luglio 2025

RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA IL DIRETTORE LAVORI E L’APPALTATORE

Con l’ordinanza n. 18405 del 7 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di appalto, l’appaltatore e il direttore dei lavori (o progettista) rispondono in via solidale, ai sensi degli artt. 2055, primo comma, e 1292 del codice civile, nei confronti del committente qualora i loro inadempimenti abbiano concorso a causare lo stesso danno, anche se derivanti da condotte illecite diverse e in violazione di norme differenti.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, il committente ha agito giudizialmente nei confronti dell’impresa appaltatrice e del suo socio, che ricopriva anche il ruolo di direttore dei lavori, per i difetti riscontrati nelle opere realizzate. Nei primi due gradi di giudizio sia l’impresa appaltatrice sia il direttore lavori sono stati condannati, in via solidale, al risarcimento del danno. Il direttore dei lavori ha quindi proposto ricorso per Cassazione, poi rigettato, in quanto si è ribadito il principio secondo cui, quando le condotte dell’appaltatore e del direttore dei lavori concorrono causalmente alla produzione del medesimo danno, entrambi rispondono solidalmente, pur in presenza di obbligazioni nascenti da titoli contrattuali distinti. Il direttore dei lavori, in particolare, è tenuto a un obbligo di vigilanza costante sull’esecuzione dell’opera e risponde in caso di omissione, salvo che i vizi siano ascrivibili a profili progettuali estranei al suo incarico.


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