Con la sentenza n. 998 del 2024, la Corte d’Appello di Milano, Sez. lav., ha confermato il principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, per il pagamento delle differenze retributive dovute ai lavoratori. La Corte ha distinto il contratto d’appalto dal contratto di trasporto, valorizzando elementi quali l’autonoma organizzazione dell’appaltatore, la continuità delle prestazioni e l’assunzione del rischio economico. Inoltre, ha riconosciuto la natura retributiva delle indennità di cassa e trasferta, sottolineando il legame con la gravosità delle mansioni e la sistematicità delle modalità operative. La vicenda ha coinvolto una società di spedizioni condannata in solido con l’appaltatrice al pagamento delle somme arretrate spettanti ai lavoratori.