L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello N. 5/2025, ha confermato che anche i fringe benefit erogati tramite carta di debito nominativa godono dell’esenzione da tassazione in capo al dipendente, entro i limiti di importo per essi previsti (attualmente 1.000 euro annui, 2.000 per dipendenti con figli a carico). La carta di debito descritta è uno strumento nominativo, progettato per essere utilizzato esclusivamente presso fornitori selezionati e non può essere utilizzata per altre finalità. Non è monetizzabile o convertibile in denaro e non è cedibile a terzi. Per le predette caratteristiche, l’Agenzia ha quindi confermato che la carta la carta di debito nominativa può essere considerata alla stregua di un voucher cumulativo, riconoscendo così la detassazione degli importi utilizzati dai dipendenti per beni e servizi, entro i sopra citati limiti di esenzione previsti per i fringe benefit.