La Cassazione (sentenza n. 39615 del 20.10.2022) afferma un principio fondamentale nella valutazione della colpa a carico dell’ente (società) in materia antinfortunistica. Secondo i giudici, la “colpa di organizzazione”, elemento costitutivo dell’illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, non può basarsi solo sulla mancata adozione o sull’inefficace attuazione del “modello 231”. Il giudice di merito deve cioè verificare il concreto assetto organizzativo adottato dall’azienda per prevenire reati della stessa tipologia, accertando anche l’incidenza causale, rispetto alla verificarsi del delitto presupposto. Naturalmente, al di sopra di qualsiasi valutazione o considerazione, è di rilievo la violazione di regole di prevenzione.