Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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25 Ottobre 2024
RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL PROGETTISTA PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
Con un’ordinanza del 18 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito le responsabilità del direttore dei lavori e del progettista in caso di difetti nell’esecuzione di opere edili. Il direttore dei lavori deve vigilare affinché la realizzazione dell’opera rispetti il progetto e le regole tecniche, adottando le misure necessarie per evitare difetti. Se omette tali controlli, è tenuto a risarcire i danni. Il professionista, anche progettista dell’opera, risponde per la mancata verifica dei lavori, soprattutto in presenza di difetti come infiltrazioni d’acqua dovute a una posa non corretta delle tegole. Nel caso in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso del committente contro la decisione della Corte d’appello, che lo aveva condannato a restituire somme al professionista. Nel caso concreto, vi erano state delle infiltrazioni, emerse circa sei anni dopo la compravendita dell’immobile, le quali erano attribuibili a difetti di esecuzione del tetto, non rilevati dal direttore dei lavori.
