Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
7 Giugno 2024
RAVVEDIBILE L’INVIO TARDIVO O ERRATO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE
La Circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, superando espressamente il precedente orientamento di prassi, chiarisce che l’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore.
La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Nel caso in cui la CU sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.
Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (ora 16 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.
Con la circ. n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate stabilisce ora espressamente che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 delle Certificazioni Uniche potrà avvenire senza limitazioni temporali, sempreché non vi sia l’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del DLgs. 472/97 ed entro la notifica del medesimo.
Non essendoci il recupero d’imposta non è necessario pagare interessi, in base all’art. 2 del DLgs. 472/97.