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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 16 Gennaio 2026

PRESUPPOSTI PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA

Il principio contabile OIC 16 chiarisce in modo puntuale quando un’immobilizzazione materiale può essere riclassificata tra le attività dell’attivo circolante perché destinata alla vendita. Non è sufficiente una semplice decisione interna: la riclassificazione è ammessa solo se la cessione risulta concreta, altamente probabile e attesa nel breve termine.

In particolare, il bene deve essere immediatamente vendibile alle condizioni attuali e la volontà di alienazione deve emergere da elementi oggettivi, come l’avvio di trattative, manifestazioni di interesse o, nel caso degli immobili, l’affidamento di un incarico a un agente immobiliare e la pubblicizzazione della vendita. Un ruolo centrale è giocato dal prezzo, che deve essere coerente con il mercato, rendendo realistico il perfezionamento dell’operazione in tempi rapidi.

Dal punto di vista valutativo, al momento della riclassificazione il bene va iscritto al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo, stimato sulla base dei prezzi di mercato al netto dei costi diretti di vendita. Da quel momento, l’immobilizzazione non è più ammortizzata e, se il mercato evidenzia valori particolarmente bassi, può rendersi necessaria una svalutazione.

Sul piano formale, sono fondamentali una delibera dell’organo amministrativo e un’adeguata informativa in Nota integrativa, sia sui movimenti tra le voci di bilancio sia sui criteri di valutazione applicati.


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