Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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30 Maggio 2025
PRESTAZIONI D’OPERA DEI SOCI A PAGAMENTO DIFFERITO
Con la sentenza n. 535/3/2025, la Corte di giustizia tributaria della Toscana tratta la fattispecie, frequente nelle società a ristretta base proprietaria, delle prestazioni d’opera rese dai soci e non immediatamente retribuite.
Nel caso esaminato, due soci avevano prestato attività professionale alla società, qualificandola come “finanziamento soci” e ricevendo in pegno obbligazioni di una società controllata. L’Agenzia delle Entrate ha invece qualificato l’attività quale prestazione d’opera, con pagamento differito, e, dunque, produttiva di reddito imponibile ai fini Irpef.
La Corte ha confermato la posizione dell’Agenzia, affermando che il differimento del pagamento può, temporaneamente, configurare un finanziamento, ma al momento della corresponsione il compenso assume natura di reddito da lavoro. Non può essere considerato né una restituzione di un finanziamento né, in via subordinata, un dividendo. Di conseguenza, in capo alla Società i costi per prestazioni d’opera sono deducibili solo se e quando effettivamente pagati. Le somme non corrisposte o non giustificate sono indeducibili e oggetto di recupero a tassazione. In capo ai soci, Il semplice rinvio del pagamento non altera la natura della prestazione. Se si tratta di un’attività lavorativa, il compenso deve essere dichiarato come reddito al momento del pagamento ed è soggetto a tassazione ai fini Irpef.
