Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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29 Settembre 2023
PRELEVAMENTI UTILI DEI SOCI IN CORSO D’ESERCIZIO E ORIENTAMENTI RECENTI DELLA GIURISPRUDENZA
Nelle società di persone è prassi diffusa il prelevamento di somme dalla società da parte dei soci anche in corso d’esercizio a titolo di “percezione di utili”. Sulla legittimità di queste operazioni vi sono posizioni discordanti.
Il dato normativo di riferimento sulla questione è l’art. 2262 c.c. – dettato con riferimento alla società semplice, ma applicabile anche alla snc e alla sas, stante il richiamo operato dagli artt. 2293 e 2315 c.c. – “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. L’art. 2303 comma 1 c.c., riferito alla snc ma applicabile anche alla sas, inoltre, dispone che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili “realmente conseguiti”. L’orientamento che ritiene ammissibile il prelevamento di utili anche prima dell’approvazione del rendiconto valorizza l’inciso “salvo patto contrario” contenuto nell’art. 2262 c.c. (cfr. Cass. n. 10786/2003). Secondo questa tesi le attribuzioni operate sarebbero da considerare definitive e intangibili, a condizione che sussista il previo consenso di tutti i soci.
La giurisprudenza più recente, invece, si è orientata in senso contrario, sostenendo, a più riprese, come il diritto dei soci di società di persone alla percezione degli utili sia subordinato all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (cfr. Cass. n. 17489/2018, Cass. n. 28806/2013 e Cass. n. 1240/96). Tale orientamento attribuisce carattere imperativo al dettato dell’art. 2303 comma 1 c.c.. Ne consegue che il prelievo di somme dalla società prima dell’approvazione del rendiconto generi un credito restitutorio a favore della società stessa (cfr. Consiglio di Stato n. 1463/2017), che, in quanto tale, concorre a formare l’attivo patrimoniale anche ai fini della verifica di fallibilità dell’ente (cfr. Cass. n. 6865/2022).
