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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Aprile 2024

PATTI DI FAMIGLIA: ESENZIONE EX ART. 3, COMMA 4 TER DEL TUSD INAPPLICABILE AI CONGUAGLI TRA LEGITTIMARI

La sentenza 3245 del 2 novembre 2023 della Corte di Milano stabilisce che al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda che per le liquidazioni dei conguagli. Tuttavia, l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del TUSD (regime di esenzione dall’imposta di donazione dei trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni), specificamente pensata per i passaggi generazionali, non è applicabile alle liquidazioni dei conguagli ai legittimari non assegnatari.

Questo giudizio si poggia sulle conclusioni già raggiunte dalla Corte di Cassazione, in particolare con l’ordinanza 29506 del 2020 e l’ordinanza 19561 del 2022, che hanno interpretato il patto di famiglia come una donazione modale. Di conseguenza, le liquidazioni eseguite in favore degli altri legittimari, nonostante siano effettuate dall’assegnatario dell’azienda o partecipazione societaria, sono considerate a fini fiscali come liberalità originate dall’imprenditore/disponente, implicando l’applicazione di franchigia e aliquota previste per i trasferimenti tra genitori e figli (franchigia di 1 milione di euro e aliquota del 4% sull’eccedenza).

L’aspetto innovativo e di particolare interesse della sentenza è il rigetto dell’ipotesi, avanzata dalla difesa, che anche per le liquidazioni ai legittimari non assegnatari dovesse trovare applicazione l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del TUSD. Tale posizione si basava sull’idea che l’intero assetto negoziale del patto di famiglia dovesse essere considerato in maniera unitaria come avente una funzione liberale e successoria complessiva, collegando indissolubilmente le attribuzioni e liquidazioni ai legittimari alle assegnazioni dell’azienda o delle quote societarie.

I giudici di Milano, tuttavia, hanno respinto questa interpretazione, confermando che l’esenzione prevista per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie opera solo nei casi specificati dal Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 3, comma 4-ter, e non è estendibile alle liquidazioni dei conguagli.


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