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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Aprile 2024

L’AMMINISTRATORE DI FATTO NELLE SOCIETA’ A RISTRETTA BASE FAMILIARE

La sentenza n. 7365/2024 della Corte di Cassazione esprime un giudizio sulle responsabilità penali dell’amministratore di fatto nel caso di bancarotta fraudolenta.

In primo luogo, viene evidenziato come non sia necessaria una formale investitura per l’individuazione della carica di amministratore ma sia sufficiente l’esercizio concreto e continuativo delle funzioni amministrative (art. 2639 c.c.).

Si sottolinea, inoltre, che l’amministratore di fatto è gravato dagli stessi doveri dell’amministratore di diritto. Pertanto, risponde penalmente di tutti i comportamenti a lui addebitabili.

La sentenza sostiene che per individuare l’amministratore di fatto sia necessaria la presenza di elementi di supporto quali l’esercizio di funzioni direttive da parte del soggetto in una delle diverse fasi dell’attività: organizzazione, produzione, commercializzazione. Non è, invece, necessario che il soggetto detenga l’intera gamma di poteri dell’organo gestorio ma è rilevante che tali poteri vengano esercitati in modo non episodico, quindi non occasionalmente.

Nel caso in oggetto, a sostegno dell’individuazione dell’amministratore di fatto sono stati apposti i seguenti elementi:

  • La natura familiare della società;
  • la distinzione di ruoli tra il gestore di fatto e quello di diritto;
  • la disponibilità dei conti correnti.

A nulla è valso il fatto che il soggetto individuato come amministratore di fatto fosse socio della società dal momento che tale circostanza varrebbe solo a esprimere, in una società a ristretta base familiare, il potere di controllo sull’attività imprenditoriale senza inficiare la bontà delle osservazioni fatte dalla Corte.


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