Nell’ordinanza del 31 Luglio 2024, il Tribunale di Venezia prende posizione rispetto a due questioni riguardanti l’attribuzione di poteri ai liquidatori e oggetto di differenti interpretazioni.
Una prima questione verte sull’individuazione dei poteri del liquidatore in assenza di specifiche determinazioni dell’assemblea all’atto della nomina. A tale proposito il Tribunale, riconoscendo il fondamento normativo dei poteri dei liquidatori, ritiene che ad essi debbano essere attribuiti tutti i poteri previsti per legge, nel rispetto dello statuto, qualora non vengano espressamente previste specifiche limitazioni dall’assemblea.
Una seconda questione riguarda il ruolo del Tribunale nell’attribuzione di poteri ai liquidatori, qualora da esso nominati in assenza di delibera dell’assemblea (art. 2487 C.C.). La presente Ordinanza riconosce al Tribunale non solo il potere di nomina dei liquidatori, ma anche l’adozione di tutte le decisioni attribuite all’assemblea, compresa la delimitazione dei poteri dei liquidatori.