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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Novembre 2024

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA NEL CONTRATTO DI AGENZIA: LA CASSAZIONE DEL 6 MAGGIO 2024

Con l’ordinanza 6 maggio 2024, n. 12113, la Corte di Cassazione ha trattato la questione delle indennità spettanti agli agenti di commercio in caso di cessazione del rapporto, chiarendo la distinzione tra indennità di fine rapporto e indennità suppletiva di clientela. La Corte ha sottolineato che, secondo l’art. 1751 c.c., l’indennità di fine rapporto è legata all’apporto di nuovi clienti e all’incremento degli affari, mentre l’indennità suppletiva, introdotta dalla contrattazione collettiva, è dovuta anche senza tali presupposti, se il contratto si risolve per volontà della mandante o per cause non imputabili all’agente. Nel caso in esame, un agente aveva richiesto il pagamento delle provvigioni e di diverse indennità, dopo la cessazione del contratto con una S.p.A. Il ricorso dell’agente è stato parzialmente accolto dalla Corte, che ha riconosciuto il diritto all’indennità suppletiva, poiché la cessazione del contratto era stata causata dalla mandante, ma ha rigettato la richiesta di indennità di fine rapporto, non essendo stato provato un incremento della clientela o degli affari. Inoltre, la Corte ha precisato che il giudice deve sempre applicare la normativa più favorevole all’agente, anche in relazione agli accordi collettivi, con un’interpretazione equitativa delle circostanze concrete.


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