Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Gennaio 2024
OPERAZIONI DI MLBO – TRANSACTION COSTS E DETRAZIONE IVA
Una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (n. 3755 del 20.12.2023) ha stabilito, confermando la decisione dei giudici di primo grado, la legittimità della detrazione dell’IVA sui c.d. “transaction costs” (consulenze, spese legali, due diligence, ecc.) sostenuti da una società veicolo (SPV) nell’ambito di un’operazione di MLBO (Merger leveraged buy out) conclusasi con la fusione della società operativa (target) nella SPV e con contestuale prosecuzione dell’attività commerciale da parte del nuovo soggetto economico.
La pronuncia è di assoluto rilievo in quanto si tratta di una delle prime pronunce riferite a questo tema, che coinvolge i fondamenti dei principi di qualificazione del soggetto passivo IVA e del diritto alla detrazione.
Nel contenzioso in questione, l’Ufficio negava la detrazione dell’IVA operata dalla società in ragione di una contestata assenza di soggettività passiva in capo ad essa, erroneamente qualificata come “holding statica”.
I giudici di secondo grado, condividendo i principi espressi dai giudici di primo grado e le ragioni della società appellata, affermano che al fine di attribuire la soggettività passiva a fini IVA occorre avere riguardo alla qualificazione sostanziale e non formale della “holding”. In questa chiave di lettura, se la società ha condotto le operazioni oggetto di contestazione in via propedeutica alla realizzazione della gestione caratteristica, esse valgono al fine di inquadrare l’ente come soggetto passivo e dinamico, che non si limita alla detenzione di partecipazioni. La società veicolo rappresenta uno strumento per raccogliere i fondi necessari all’acquisizione della target e allo scopo di gestirne direttamente l’azienda, successivamente al perfezionamento della fusione. L’acquisizione della target quindi rappresenta un’attività preparatoria, che deve già ritenersi parte integrante delle attività economiche.
Le innovative sentenze delle Corti milanesi si pongono in netto contrasto con la consolidata posizione della prassi amministrativa (Circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2016 e risposte a interpello nn. 17/2019, 758/2021 e 529/2022), che nega il diritto alla detrazione IVA in relazione ai costi sostenuti, nell’ambito delle operazioni di MLBO.
