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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Gennaio 2024

FUSIONI E SOCIETA’ IN CONSOLIDATO FISCALE – RIPORTO DELLE PERDITE

Nel caso di fusioni tra società incluse nella medesima fiscal unit, ai fini della tassazione dei redditi su base consolidata ex artt. 117 e ss. del TUIR (fusioni che non interrompono la tassazione di gruppo), il riporto post fusione delle perdite fiscali conseguite ante fusione è subordinato alle condizioni limitative di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR (cosiddetto “Test di vitalità” finalizzato a verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione) solo con riguardo alle perdite conseguite in periodi di imposta antecedenti a quelli in cui le società partecipanti risultavano incluse nella medesima fiscal unit. Al contrario, il riporto post fusione delle perdite fiscali conseguite ante fusione, ma in periodi di imposta relativamente ai quali le società partecipanti alla fusione risultavano già incluse nella medesima fiscal unit, non è subordinato alle predette condizioni limitative.

Il riporto post fusione delle “eccedenze di interessi passivi” e delle “eccedenze ACE” maturate ante fusione rimane sempre subordinato alle condizioni limitative sopra citate, ivi compreso, quindi, il riporto di quelle maturate in periodi di imposta relativamente ai quali le società partecipanti alla fusione risultavano già incluse nella medesima fiscal unit.

Questa la fotografia della materia a disciplina vigente, che potrebbe subire significative innovazioni nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale.


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