Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
11 Luglio 2025
OICR NON IMMOBILIARI: TASSAZIONE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI PER LE PERSONE FISICHE
Le persone fisiche che detengono quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non immobiliari al di fuori dell’attività d’impresa sono soggette alla tassazione dei redditi di capitale, secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR.
Per gli OICR istituiti in Italia (e per i cosiddetti “storici” lussemburghesi), i proventi sono assoggettati a una ritenuta del 26%, ridotta al 12,5% per la quota riferibile a investimenti in titoli pubblici. La ritenuta si applica sia sui proventi distribuiti durante la partecipazione al fondo, sia su quelli impliciti nella differenza tra il valore di cessione/riscatto e il costo medio di acquisto o sottoscrizione. In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato; in mancanza, è ammessa autodichiarazione.
Se il detentore è un imprenditore, la ritenuta è a titolo d’acconto; negli altri casi (persone fisiche non imprenditori, enti esenti, ecc.), si tratta di ritenuta a titolo d’imposta. È importante notare che questi redditi non generano mai plusvalenze tra i redditi diversi, ma un’eventuale perdita può costituire una minusvalenza finanziaria, deducibile nel quadro RT.
In caso di cessione senza sostituto d’imposta, l’investitore deve autoliquidare l’imposta nel quadro RM e dichiarare eventuali minusvalenze nel quadro RT. Inoltre, se le quote di OICR sono detenute all’estero, e non gestite da un intermediario italiano, sussiste anche l’obbligo di compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale. Ai fini della valorizzazione, si utilizza il valore di mercato al 31 dicembre, o in alternativa, il valore di rimborso o documentazione dell’intermediario estero.

