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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Settembre 2024

OBBLIGO DI PROVA PER IL SUB-VETTORE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI SENSI DELL’ART. 7 TER D.LGS. N. 286/2005

Con la sentenza n. 817 del 27 maggio 2024, la Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che, affinché il sub-vettore possa richiedere il pagamento direttamente al committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-ter del D.lgs. n. 286/2005, è necessario dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto, il prezzo concordato e la derivazione contrattuale. Nel caso in esame, una società ha impugnato un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di somme dovute a un’altra società per prestazioni di autotrasporto. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il sub-vettore non avesse fornito prove sufficienti riguardo alla sussistenza del rapporto contrattuale con il vettore principale e al corrispettivo dovuto, portando così alla revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prove.


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