Con la sentenza n. 23557 del 3 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c., nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie devono essere conteggiate sia nel quorum costitutivo che deliberativo. Il principio stabilito è che, nonostante le azioni proprie non possano esercitare diritto di voto, esse devono essere incluse nel calcolo per la formazione delle maggioranze assembleari. Nel caso specifico, i soci di minoranza hanno impugnato una delibera che includeva le azioni proprie nel calcolo della maggioranza, e la Corte ha confermato la nullità della delibera, in quanto non esisteva un conflitto di interessi che giustificasse l’esclusione del loro voto.
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