Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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28 Febbraio 2025
NOVITA’ IN MATERIA DEI RIMBORSI SPESE DEI PROFESSIONISTI E RIMBORSI KILOMETRICI
A partire dal 1° gennaio 2025, a seguito delle modifiche apportate dall’art 5 del D. Lgs 192/2024, i rimborsi spese analitici addebitati al committente da professionisti e lavoratori autonomi non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggetti a ritenuta d’acconto, diventando al contempo costi indeducibili per il professionista.
Per quanto riguarda le indennità chilometriche, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che tali rimborsi sarebbero da considerare non rimborsi analitici di spese sostenute in esecuzione dell’incarico, ma indennità calcolate con criteri forfettari a ristoro dei costi sostenuti dal lavoratore autonomo, caratterizzate da una differenza tra le spese sostenute e i corrispondenti ricavi relativi al ribaltamento delle stesse. Tali somme dovrebbero, pertanto, essere considerate rimborsi forfettari e concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo, potendosi al contempo dedurre le corrispondenti spese secondo i criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
