Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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15 Marzo 2024
NIENTE FATTURA ELETTRONICA PER GLI SCAMBI B2B EFFETTUATI DA NON RESIDENTI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 58/E, che i soggetti non residenti in Italia, anche se identificati direttamente o tramite un rappresentante fiscale, non possono emettere fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le transazioni B2B. Possono, però, inviare documenti contabili che non rientrano nell’ambito IVA, utilizzando il codice natura N.2.2., esclusivamente a fini contabili o organizzativi. Questa regola non si applica alle operazioni con i consumatori finali, dove il soggetto non residente è il debitore dell’imposta.
La questione è emersa da un’istanza presentata da una società di San Marino che gestisce le spedizioni di prodotti finiti da un centro logistico italiano. La società, attraverso un rappresentante fiscale, intendeva trasmettere fatture elettroniche per le cessioni intraunionali e le esportazioni e, per i clienti italiani, documenti con validità esclusivamente contabile, poiché l’IVA sarebbe stata gestita dal cliente mediante autofattura o inversione contabile.
L’Agenzia ha ricordato che, in caso di scambi commerciali dove il venditore o fornitore è non residente, l’IVA deve essere assolta dal cliente o committente italiano attraverso l’inversione contabile, e il non residente, anche se identificato in Italia, non è obbligato all’emissione di fattura attraverso l’identificativo IVA italiano. Tuttavia, per le cessioni interne, è possibile per il rappresentante fiscale emettere un documento non rilevante ai fini IVA. In assenza di obbligo di fatturazione elettronica, il soggetto non residente può quindi emettere documenti contabili per una gestione più trasparente dei rapporti commerciali, indicando che l’IVA sarà gestita dal cliente italiano secondo l’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.

