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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 6 Settembre 2024

MANUTENZIONE ORDINARIA SU PARTI COMUNI E BONUS CASA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19472 del 15 luglio 2024 stabilisce che in presenza di interventi di manutenzione ordinaria per i quali spetta il “bonus casa”, per poter parlare di parti comuni di un edificio è sufficiente la sua suddivisione in una pluralità di unità immobiliari (che non siano mere pertinenze di un’unica unità immobiliare principale), a prescindere dal fatto che, sul piano soggettivo, la proprietà delle parti comuni sia di tipo condominiale o sia invece del proprietario che possiede tutte le unità immobiliari.

Nel caso oggetto della sentenza, al contribuente veniva negato dall’amministrazione finanziaria il beneficio della detrazione IRPEF del 36% su spese di manutenzione ordinaria delle parti parti comuni di un fabbricato residenziale costituito da due distinte unità immobiliari, autonomamente classate e con diverso numero civico, di proprietà indivisa di due coniugi e aventi in comune il tetto, con la motivazione che l’agevolazione spettasse soltanto in relazione alle parti comuni degli edifici condominiali. La C.T.P. Di Reggio Emilia ha dato ragione al contribuente, mentre la C.T.R. dell’Emilia Romagna ha sposato la tesi dell’Agenzia.

La Cassazione, invece, ha ritenuto che il richiamo alla disciplina del condominio operato dalle norme (art. 1 comma 1 della L. 449/97, art. 16-bis comma 1 lett. a) del TUIR) è  esclusivamente rivolto a individuare gli interventi edilizi cui è applicabile il beneficio e non limita la fruizione dell’agevolazione ai soli possessori di edifici in condominio.

La detrazione IRPEF di cui all’art. 1 della L. 449/97 e anche quella disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR competono alle spese di manutenzione ordinaria eseguite sui beni descritti dall’art. 1117 c.c. e, quindi, a “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”, purché siano eseguite “sulle parti comuni di un edificio residenziale”.


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