Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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6 Settembre 2024
CAMPIONI GRATUITI E CONTRASSEGNO INDELEBILE
In ambito IVA, le cessioni di campioni gratuiti sono considerate operazioni fuori campo, pur consentendo la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dei relativi beni/ servizi (artt. 2 comma 3 lett. d) e 19 comma 3 lett. c) del DPR 633/72).
In base alla regola generale, il trasferimento a titolo gratuito di un bene oggetto dell’attività d’ impresa, bene che ha dato diritto a una detrazione dell’IVA, è assimilato a una cessione a titolo oneroso e soggetto all’imposta. Tale regola non si applica nel caso di prelievi a uso dell’impresa per regali di scarso valore e campioni (art. 16 della direttiva 2006/112/Ce). In questo caso la distribuzione di campioni ha una finalità promozionale e il costo dei campioni rappresenta una spesa generale, incorporata nel prezzo dei prodotti ceduti.
La norma interna, con finalità antielusive, specifica che i campioni gratuiti devono essere “di modico valore” e “appositamente contrassegnati”. Con riguardo alla modalità di apposizione del contrassegno vi sono interpretazioni differenti. Secondo l’Amministrazione finanziaria, i campioni andrebbero contrassegnati in modo indelebile, mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, non essendo invece sufficiente una semplice etichetta autoadesiva, nell’intento di evitare che i beni possano essere oggetto di successiva commercializzazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 27795/2018 e 16253/2024), invece, sottolinea come l’art. 2 comma 3 lett. d) del DPR633/72 si limiti a indicare che i campioni devono essere “appositamente contrassegnati”, senza specificare le modalità di apposizione del contrassegno. La direttiva IVA, peraltro, non prevede alcun obbligo in tal senso. Considerando la genericità dell’ espressione utilizzata dal legislatore, la Corte di cassazione ritiene, pertanto, che il soggetto passivo che cede campioni gratuiti sia tenuto a caratterizzare i beni con una “etichettatura o altro segno grafico idoneo ad evidenziare la loro specifica ed esclusiva destinazione alla presentazione del prodotto al pubblico, con divieto di una loro successiva commercializzazione”, senza necessità di una marcatura indelebile o inamovibile, considerato, inoltre, che un contrassegno apposto mediante lacerazione, perforazione o marcatura indelebile potrebbe anche pregiudicare la finalità di promozione dei prodotti da vendere. Qualora la stessa etichettatura rischi di alterare le caratteristiche dei beni, essa può essere apposta anche sull’involucro che li contiene.

