Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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10 Aprile 2026
MALATTIA E ATTIVITÀ SPORTIVA: QUANDO IL LICENZIAMENTO È ECCESSIVO
Per difetto di proporzionalità, è illegittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice, capo reparto di un supermercato, sorpresa a giocare a padel durante un periodo di assenza per malattia.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Rovigo, i controlli effettuati tramite investigatori privati, attivati dal datore di lavoro a seguito di un sospetto concreto originato da una segnalazione collegata ad una chat WhatsApp, sono stati ritenuti legittimi. Secondo il giudice, si tratta, infatti, di controlli difensivi mirati, limitati nel tempo e non lesivi della dignità e della riservatezza della lavoratrice.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che lo svolgimento di attività sportiva durante la malattia non implica, di per sé, la simulazione della stessa e, nel caso concreto, non ha determinato né un aggravamento della patologia né un ritardo nella guarigione, come accertato anche tramite consulenza tecnica d’ufficio. La condotta della dipendente resta tuttavia disciplinarmente rilevante, in quanto idonea, in via potenziale, a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Pertanto, il fatto contestato deve ritenersi sussistente e rilevante sotto il profilo disciplinare, ma il licenziamento è stato giudicato sproporzionato rispetto alla gravità complessiva della condotta, anche alla luce delle previsioni del regolamento aziendale, che riserva la sanzione espulsiva a fatti di maggiore gravità. Hanno inciso, in particolare, la reale sussistenza della malattia, l’assenza di un concreto aggravamento, i ventisette anni di anzianità di servizio e la mancanza di precedenti disciplinari.
Esclusa la tutela reintegratoria, il giudice ha applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, riconoscendo alla dipendente un’indennità pari a 18 mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso.

