La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2685/2024, ha confermato che l’insinuazione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito, con effetti che perdurano fino alla chiusura della procedura e che possono essere fatti valere nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della procedura.
Questo principio si applica anche ai crediti fiscali, per i quali la prescrizione resta sospesa durante la procedura concorsuale e ricomincia a decorrere solo dopo la sua conclusione.