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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Settembre 2025

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: ILLEGITTIMITÀ PER MANCANZA DI PROVE E VIOLAZIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO

Con sentenza n. 5276 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro provare la gravità dell’infrazione contestata, nonché la sussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore e la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta. La Corte ha confermato che, qualora il datore di lavoro non adempia a questo obbligo probatorio, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo e il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge. Nel caso in oggetto, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dalla società, sostenendo che il provvedimento fosse ritorsivo a causa delle sue iniziative sindacali. La società aveva contestato al lavoratore comportamenti ritenuti dannosi per l’immagine aziendale, tra cui una frase offensiva nei confronti della società e la pubblicazione di contenuti denigratori sui social media. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le condotte contestate non fossero sufficientemente gravi da giustificare il licenziamento per giusta causa. Inoltre, la società non ha fornito adeguate prove a supporto delle accuse, né ha dimostrato la violazione del vincolo fiduciario tra le parti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, con il pagamento di un risarcimento pari a otto mensilità.


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