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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Ottobre 2025

LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: LA CASSAZIONE CONFERMA LA LEGITTIMITÀ SENZA GIUSTA CAUSA IN PRESENZA DI CRISI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

Con ordinanza del 2 ottobre 2025, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha ribadito che il licenziamento di un dirigente non richiede la presenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., ma è legittimo qualora il recesso risulti “giustificato” da una crisi del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dirigente, tenuto conto dell’ampiezza dei poteri e delle responsabilità che connotano tale figura apicale.

Nel caso di specie, un dirigente era stato licenziato per insufficiente istruttoria in fase di pre-gara d’appalto, per non aver provveduto alla traduzione dei documenti relativi alla gara stessa e per aver sottostimato i costi di cantiere e del personale. Pur escludendo la sussistenza di una giusta causa, la Corte ha riconosciuto la giustificatezza del licenziamento, confermando la legittimità del recesso in ragione delle carenze nel coordinamento e nell’indirizzo delle attività di verifica e di analisi dei documenti.

La pronuncia riafferma che il licenziamento del dirigente può considerarsi legittimo anche in assenza di gravi inadempimenti, qualora risulti ragionevolmente compromesso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. È dunque sufficiente la giustificatezza del recesso, ove il comportamento del dirigente si riveli inadeguato rispetto al ruolo ricoperto.


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