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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Ottobre 2025

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA–RUSSIA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE PARZIALE DELLA STESSA DA PARTE DELLA RUSSIA (RISPOSTA AD INTERPELLO N. 206/2025)

La società italiana ALFA S.p.A. chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia, a seguito della sospensione parziale di alcuni articoli da parte della Russia. ALFA S.p.A., interamente posseduta dalla società russa BETA LLC, intende distribuire dividendi al socio unico. In base alla normativa italiana, i dividendi distribuiti a soggetti non residenti sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 26%, ridotta al 5% se sussistono determinate condizioni previste dalla Convenzione (partecipazione di almeno il 10% del capitale sociale e un investimento minimo di 100.000 dollari).

Il dubbio interpretativo nasce dal decreto russo che ha sospeso unilateralmente alcuni articoli della Convenzione, tra cui quello relativo alle aliquote sui dividendi, mantenendo in vigore l’articolo sull’eliminazione della doppia imposizione. La società chiede se, nonostante la sospensione parziale da parte russa, l’Italia consideri ancora applicabile la Convenzione e se sia possibile applicare l’aliquota ridotta del 5%.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, ricorda che la normativa interna prevede una ritenuta del 26% sui dividendi a non residenti, ma che il diritto convenzionale prevale sul diritto interno. La Convenzione tra Italia e Russia prevede una tassazione concorrente dei dividendi, con aliquote agevolate se il beneficiario effettivo risiede nell’altro Stato.

L’Agenzia evidenzia che la Russia ha sospeso alcuni articoli della Convenzione a causa di “azioni ostili”, ma che né l’Italia né la Russia hanno denunciato il Trattato. Pertanto, per l’Italia, la Convenzione rimane efficace.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di distribuzione di dividendi al socio unico russo, ALFA S.p.A. può applicare la ritenuta alla fonte con l’aliquota ridotta prevista dalla Convenzione, qualora sussistano le condizioni stabilite.


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