Uno specifico correttivo contenuto nella legge delega di riforma fiscale (art. 7 comma 1 lett. d) n. 2) della L. 111/2023) concerne l’armonizzazione dei criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a destinazione abitativa a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.
Secondo la normativa interna (art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72), attualmente è precluso l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa” così come “quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi”, fatta eccezione “per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.
Sul piano della detrazione dell’imposta l’intervento preventivato consentirà di superare il limite della classificazione catastale per i fabbricati abitativi, attualmente contemplato dalla disciplina nazionale.