Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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2 Novembre 2026
LA NECESSARIA IMPUTAZIONE UMANA DELLA DECISIONE DATORIALE
L’art. 41 del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, introduce una specifica ipotesi di nullità del licenziamento adottato mediante sistemi di intelligenza artificiale in assenza di un effettivo intervento umano. La disposizione non vieta il ricorso agli algoritmi nella gestione del rapporto di lavoro, ma stabilisce che la decisione definitiva debba essere sempre assunta da una persona fisica, dotata di un potere effettivo e autonomo. La nullità, dunque, non deriva dall’utilizzo della tecnologia, bensì dalla sostituzione della volontà datoriale con il risultato prodotto dalla macchina.
La norma riconosce inoltre al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione comprensibile della decisione, con indicazione dell’eventuale ruolo svolto dall’intelligenza artificiale e dei principali parametri utilizzati. Si rafforza così la trasparenza dei processi decisionali, già oggetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997.
Il profilo più rilevante riguarda, tuttavia, l’accertamento dell’effettività dell’intervento umano: non è sufficiente che il datore sottoscriva formalmente il provvedimento: occorre che sia concretamente in grado di valutare l’output algoritmico, discostarsene e assumere autonomamente la decisione. La violazione di tale requisito comporta la nullità del licenziamento e l’applicazione della tutela reintegratoria piena, mentre le sole carenze informative non determinano necessariamente la medesima conseguenza, salvo che rivelino l’assenza di un autentico controllo umano o la lesione di diritti fondamentali.
La principale criticità applicativa risiede nell’onere di dimostrare la mancanza di una reale volontà umana, trattandosi di un fatto negativo difficilmente provabile. L’accertamento dovrà quindi fondarsi soprattutto su elementi indiziari, quali l’impossibilità concreta di modificare l’esito algoritmico, l’assenza di consapevolezza del decisore o la presenza di vincoli organizzativi che rendano puramente formale il suo intervento.
Resta però una questione centrale: la mera adesione del datore alla soluzione proposta dall’intelligenza artificiale non equivale necessariamente ad assenza di volontà, poiché anche un’approvazione consapevole e autonoma può integrare una valida decisione umana. La nullità sembra pertanto configurarsi soprattutto nei casi in cui il sistema operi senza che alcuna persona fisica conosca o governi effettivamente il procedimento. Ne deriva che il confine tra legittimo supporto algoritmico e sostituzione della volontà umana sarà definito, in larga misura, dalla futura elaborazione giurisprudenziale.