Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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2 Novembre 2026
APPALTI E SICUREZZA: IL SOPRALLUOGO E LA FORMAZIONE NON SONO ADEMPIMENTI FORMALI
Con la sentenza n. 35997/2026, la Corte Suprema di Cassazione penale ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratrice dell’impresa appaltatrice i cui addetti erano stati incaricati di eseguire un intervento di pulizia straordinaria presso il Teatro di Roma. Uno dei lavoratori, privo di adeguata formazione e di dispositivi di protezione (DPI), è deceduto dopo essere caduto da una scala portatile, non ancorata, utilizzata per fare delle lavorazioni sotto il palcoscenico.
La decisione della Corte richiama gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice: non è sufficiente inviare il personale presso la struttura del committente. È necessario effettuare un sopralluogo preventivo, valutare i rischi specifici dell’attività, cooperare e coordinarsi con il committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, assicurare un adeguato scambio di informazioni e verificare le interferenze tra le diverse attività lavorative.
Nel caso di specie, la responsabilità dell’amministratrice dell’impresa appaltatrice è stata fondata anche sull’omessa formazione e addestramento del lavoratore all’uso delle scale e sul mancato impiego dei necessari DPI, omissioni che avrebbero consentito di prevenire o comunque ridurre il rischio di caduta.
Pertanto, l’affidamento e l’esecuzione di attività presso i locali del committente non esonerano l’appaltatore dai propri obblighi di sicurezza. Il datore di lavoro mantiene integralmente la propria posizione di garanzia e deve attivarsi concretamente per individuare e prevenire i rischi connessi alle lavorazioni, anche attraverso la formazione del personale, il sopralluogo e il coordinamento operativo con il committente.