Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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21 Marzo 2025
IVA INDEBITAMENTE APPLICATA E RIMBORSO AL CESSIONARIO
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente esaminato un caso riguardante la detrazione dell’IVA indebitamente applicata per operazioni riqualificate come non soggette. Nella sentenza relativa alla causa C-640/23, la Corte ha ribadito due principi fondamentali: da un lato, ha ritenuto legittima una normativa nazionale che nega al cessionario o committente il diritto alla detrazione dell’imposta indebitamente pagata al fornitore, ed il cui recupero da quest’ultimo risulta spesso difficile o impossibile. Dall’altro, ha affermato che il cessionario o committente, se soggetto passivo, deve avere la possibilità di richiedere direttamente il rimborso dell’imposta all’Erario.
Il caso in esame riguardava una cessione di beni strumentali, riqualificata dall’Agenzia delle Entrate come cessione di un ramo d’azienda, quindi un’operazione non soggetta a IVA, regime confermato dai giudici di merito. La questione sottoposta alla Corte di Giusitizia era dunque la possibilità per la società cessionaria di detrarre l’IVA erroneamente addebitata dal fornitore, non potendo da questo ottenerne il rimborso. La Corte ha confermato che la normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA è compatibile con il diritto unionale, ma ha sottolineato che, se il recupero dell’IVA dal fornitore è impossibile o estremamente difficile, il cessionario deve poter chiedere il rimborso direttamente all’Erario, purché non sussistano rischi di evasione fiscale.
A livello nazionale, sembra di conseguenza necessario un adeguamento della normativa (art. 30-ter DPR 633/72) e degli orientamenti giurisprudenziali, anche recenti, che escludono la possibilità per il cessionario/committente di richiedere la restituzione dell’imposta direttamente all’Erario.
