Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
5 Maggio 2023
IVA: imponibilità della rinuncia alle liti
E’ risaputo che la cessione di denaro a titolo risarcitorio non costituisce operazione rientrante nel campo d’applicazione dell’IVA; di dubbia qualificazione, sotto questo aspetto, è invece la corresponsione di somme a fronte di un accordo transattivo. Secondo i giudici comunitari vi è imponibilità IVA qualora tra le parti intercorra un “rapporto giuridico” nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Anche la nostra giurisprudenza è sostanzialmente allineata a questa interpretazione, affermando che rilevano ai fini IVA anche le obbligazioni di “non fare”, così come quelle di “permettere”, purché si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico, cioè di scambio di prestazioni (Cassazione, sentenza n. 20233 del 31.7.2018). Anche secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 232 dell’1.3.2023), si riscontra l’esistenza di un nesso sinallagmatico, quindi l’obbligo di assoggettamento ad IVA, tra l’obbligo di non intraprendere una lite e la rinuncia a richiedere la restituzione della somma relativa al deposito cauzionale. Sempre le Entrate (risposta ad interpello n. 178 del 3.6.2019) hanno sostenuto che, per stabilire il trattamento fiscale della transazione, “è necessario effettuare una valutazione caso per caso, al fine di individuare, mediante degli elementi sottostanti la vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti”.

