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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Maggio 2023

DIRITTO FALLIMENTARE: risarcimenti per eccessiva durata della procedura

Su impulso della Commissione europea dei diritti dell’uomo e della Corte europea, il nostro legislatore ha introdotto il diritto al risarcimento del danno a tutte le parti di un processo, danneggiate dalla durata eccessiva e irragionevole dello stesso (Legge n. 89 del 24.3.2001). Nell’ipotesi di procedura concorsuale, il comma 2-bis della citata legge ha stabilito che si considera rispettato il termine ragionevole se la sua durata non è superiore a 6 anni. Dal settimo anno in poi, i creditori ed il debitore hanno diritto ad ottenere un’equa riparazione del danno patito e causato dall’eccessiva durata della procedura. Per i creditori, l’inizio di decorrenza del termine di cui sopra è costituito dalla domanda di ammissione al passivo. Il ricorso per ottenere il risarcimento deve essere presentato alla competente Corte di appello entro 6 mesi dalla data di chiusura della procedura concorsuale, ma anche, secondo la Corte costituzionale, in pendenza del procedimento presupposto. Per i creditori integralmente soddisfatti il termine decadenziale di sei mesi decorre dalla definitività del riparto. Il danno va quantificato per ogni ricorrente ai sensi della legge citata con una somma tra 400 e 800 euro per ciascun anno o frazione d’anno superiore a 6 mesi, che ecceda il termine di durata della procedura, suscettibile di incremento dal 20 al 40% per gli anni successivi al settimo. Si precisa che il curatore può essere ritenuto responsabile per l’ingiustificato ritardo della chiusura della procedura ed il Ministero della Giustizia può esercitare azione di regresso nei suoi confronti.


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