L’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 365 del 6.7.2022) ha affrontato il problema delle imposte indirette, connesse al trasferimento di un immobile non ultimato (nel caso di specie i lavori di costruzione erano stati sospesi per lo stato di insolvenza del venditore). Secondo l’Ufficio, la vendita è da considerare come analoga a quella di un terreno edificabile, con assoggettamento ad IVA 22% e con imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L’Agenzia argomenta la propria scelta affermando che per l’operazione di cui sopra non può essere applicato l’articolo 10 (numeri 8-bis e 8-ter) del D.P.R. n. 633/1972, in quanto dette norme non contemplano il fabbricato non ultimato, che deve essere quindi ancora considerato nel circuito produttivo.