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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Maggio 2022

INAIL E POLIZZA INFORTUNI: Indennizzo per Covid

La pandemia Covid-19 ha interessato direttamente la sfera assicurativa, sia pubblica (INAIL), sia privata. L’art. 42 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che i casi accertati di infezione da COVID-19, in ipotesi di rapporto di lavoro in corso, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL. Una norma simile non è stata stabilita per le assicurazioni private. Nelle aule giudiziarie l’orientamento prevalente, che si sta formando, considera il COVID-19 una malattia e, pertanto, lo stesso non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. In particolare, i giudici ricordano la definizione di infortunio contenuta nelle polizze, come “l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili” (per tutti, Tribunale di Roma, sentenza del 30.1.2022). Si segnala tuttavia anche una pronuncia di segno opposto, da parte del Tribunale di Torino (sentenza del 19.1.2022), che afferma come il contagio COVID-19 “… possa considerarsi violento, in quanto il contatto con l’agente patogeno non è dilatato nel tempo … e determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale … al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato”. E’ infine da ricordare che le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, nel dubbio, sono da interpretare a sfavore dell’assicuratore.


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