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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 29 Luglio 2022

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: possibile rettifica dei valori delle partecipazioni

L’art. 16, comma I, lett. b-, del D.lgs. n. 346/1990 in tema di imposte di successione prevede che la base imponibile, per le quote di società non quotate, sia determinata sulla base del valore,alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti. La base imponibile per la determinazione dell’imposta è quindi costituita dal dato di bilancio, che l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di attualizzare nelle poste attive e passive in seguito a possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. Stando alle interpretazioni correnti, sino ad ora tale facoltà era riservata all’Ufficio; è intervenuta di recente la sentenza della Cassazione (n. 11467 dell’8.4.2022) che, enuncia il principio di diritto che consente al contribuente analoga facoltà di rettifica. Nel caso di specie l’erede aveva determinato il valore delle quote societarie riportate in dichiarazione di successione sulla base di una stima valutativa redatta da una società di revisione contabile, mediante la quale era stata data prova dell’inattendibilità dei bilanci della società. A seguito del contenzioso i giudici di legittimità hanno affermato che non si può negare al contribuente la facoltà di provare il valore effettivo delle partecipazioni societarie oggetto di successione, al pari dell’amministrazione finanziaria. E’ possibile fornire prova della non corrispondenza del dato contabile alla realtà, così come della sussistenza di eventi sopravvenuti, ma anche antecedenti, che abbiano determinato un mutamento dei valori contabili in relazione alle partecipazioni medesime.


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