Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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14 Marzo 2025
ILLEGITTIMA LA DETRAZIONE DELL’IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA
La sentenza n. 1274/2025 della Cassazione affronta il tema dell’onere di verifica, in capo cessionario/committente, della effettiva debenza del tributo addebitato dal cedente/prestatore, dalla quale dipende la facoltà di portare in detrazione lo stesso. Nel caso analizzato, una società italiana riconosceva incentivi, sotto forma di erogazioni in denaro al raggiungimento di certe soglie di fatturato, alle agenzie di viaggio che utilizzavano una piattaforma della propria casa madre spagnola. Tali incentivi erano oggetti di fatturazione da parte dei percipienti, con esposizione dell’IVA, che la Società portava in detrazione. La Cassazione ha confermato la contestazione mossa dall’Agenzia circa l’assoggettamento ad IVA delle operazioni esaminate, classificando queste come cessioni di denaro, fuori campo IVA ex Art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72 e non come prestazioni di servizi imponibili, in quanto mancano in capo al percettore un’obbligazione di fare e l’esecuzione di una prestazione specifica individuabile. Viene, inoltre, evidenziata la distinzione tra premi e sconti. Se i primi rappresentano una diminuzione del prezzo e, dunque, dell’imponibile, i secondi rappresentano contributi autonomi erogati per incentivare futuri acquisti.
La Cassazione conclude che, essendo l’IVA stata erroneamente applicata ad operazioni non soggette ad imposta, la stessa non è detraibile in capo all’acquirente.
