Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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24 Aprile 2026
IL COLLEGAMENTO TRA SOCIETÀ E I LEGAMI FAMILIARI TRA SOCI NON BASTANO A CONFIGURARE UN GRUPPO
Non è sufficiente il mero collegamento tra società per configurare l’esistenza di un gruppo imprenditoriale né per beneficiare della neutralità fiscale delle operazioni infragruppo. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria, sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026), che ha chiarito i presupposti necessari affinché tali vantaggi possano essere riconosciuti. In particolare, i giudici sottolineano che la configurazione di un gruppo richiede la prova concreta dell’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento da parte di una società capogruppo sulle altre. Non basta, quindi, accertare un generico collegamento tra le imprese, ma è necessario dimostrare un’effettiva influenza sulle decisioni gestionali e strategiche delle consociate.
La vicenda nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva recuperato a tassazione oltre 2,2 milioni di euro qualificati come finanziamenti infragruppo, ritenuti privi di adeguata documentazione. I giudici di secondo grado avevano annullato l’atto basandosi sui rapporti familiari tra i soci, ma la Cassazione ha chiarito che tali legami non bastano a dimostrare un’influenza rilevante ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Secondo la Corte, il collegamento societario fondato su rapporti esterni richiede l’individuazione puntuale di alcuni elementi essenziali: il soggetto eventualmente dominante, le modalità attraverso cui si esercita l’influenza e le finalità economiche comuni perseguite. Tali aspetti devono essere oggetto di prova concreta e non possono essere desunti automaticamente da relazioni personali tra i soci.
Infine, viene ribadito l’onere probatorio in capo al contribuente che intenda avvalersi della neutralità fiscale: egli deve dimostrare non solo l’esistenza del collegamento societario, ma anche l’adesione al regime di consolidato fiscale e la riconducibilità delle operazioni alle fattispecie previste dalla normativa tributaria. La questione è stata quindi rinviata al giudice di merito per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

