Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Luglio 2023
IIDD: rinuncia dei crediti di un socio verso la societa’ e incasso giuridico
Con la sentenza n. 16595 del 12.6.2023, la Cassazione ha affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo ad un reddito tassato per cassa, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare (con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall’art. 26, comma V, del D.P.R. n. 600/1973). E’ il caso, ad esempio, degli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata o la rinuncia al “TFM” da parte di soci amministratori. Tale nuovo orientamento giurisprudenziale recepisce le modifiche normative (nuova formulazione dell’art. 88 del TUIR, lato società partecipata, e degli artt. 94 e 101 dello stesso TUIR, lato socio creditore), che hanno risolto le asimmetrie vigenti fino al periodo d’imposta 2015. A partire, quindi, dal periodo d’imposta 2016 la rinuncia dei soci ai crediti si considera “sopravvenienza attiva” per la parte che eccede il relativo valore fiscale ed è qualificato come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio. Alla luce del mutato quadro normativo, quindi, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia è stato posto in correlazione con la detassazione. In altri termini, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore. Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero (come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa) non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato dal precedente regime (sia dalla Cassazione, sia dall’Agenzia delle Entrate); di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.
