Con la risposta ad interpello n. 107/2023, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente affrontato in modo chiaro il problema delle holding di partecipazione che sostengono direttamente i costi auto per il Gruppo, addebitando poi con fattura, alle società utenti, il puro costo ad ognuna imputabile, senza maggiorazioni. L’Agenzia ha stabilito che i costi in parola siano integramente deducibili e l’IVA relativa integralmente detraibile. Nel caso di specie, infatti, non si applicano le limitazioni di deduzione IIDD previste dall’art. 164 del TUIR, né le limitazioni di detrazione IVA di cui all’art. 19-bis1, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972. In pratica la holding agisce come un operatore professionale che noleggia auto a terzi.